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Versamento dell'imposta di bollo - Codici tributo

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Versamento dell'imposta di bollo - Codici tributo

29 Aprile, 2019 Fatture Elettroniche

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente all'operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018.
In particolare, per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, il servizio consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo e l'importo complessivo del tributo dichiarato.
Premesso che il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 6, co. 2, D.M. 17.6.2014 e succ. modif.) può essere effettuato attraverso l'apposito servizio telematico disponibile nell'area riservata del soggetto Iva, accessibile dal sito delle Entrate, alternativamente il pagamento può essere effettuato tramite i Modelli F24 utilizzando i seguenti codici tributo: 2521 (per le e-fatture emesse nel primo trimestre), 2522 (per le e-fatture emesse nel secondo trimestre), 2523 (per le e-fatture emesse nel terzo trimestre), 2524 (per le e-fatture emesse nel quarto trimestre), 2525 (sanzioni) e 2526 (interessi).
L'Agenzia delle Entrate precisa che i codici tributo 2501, 2502 (sanzioni) e 2503 (interessi) istituiti con le RR.MM. 2.12.2014, n. 106/E e 23.3.2015, n. 32/E, vanno utilizzati per il versamento dell'imposta di bollo relativa a documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche e a e-fatture emesse fino al 31.12.2018.
SI RICORDA CHE:
Le fatture emesse, per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo, devono anche riportare l'apposita dicitura «Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi del Dm 17.6.2014».
Si evidenziano qui di seguito le operazioni non assoggettate a Iva per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo:
-operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5 del Dpr 633/1972), ovvero territoriale (articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972);
-operazioni escluse dalla base imponibile dell'Iva (articolo 15 del Dpr 633/1972);
-operazioni esenti da Iva (articolo 10 del Dpr 633/1972);
-operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni (articolo 8 bis Dpr 633/1972), servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (articolo 9 del Dpr 633/1972, con l'eccezione di cui sotto), cessioni a esportatori abituali (esportazioni indirette, articolo 8, lettera c del Dpr 633/1972);
-operazioni effettuate dai contribuenti in regime dei minimi o forfettari